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Guida 02 · 7 min

Incidente stradale: cosa fare, passo per passo

Dopo un incidente stradale contano prima di tutto le persone: mettere in sicurezza la scena, chiamare i soccorsi se qualcuno è ferito, non allontanarsi. Poi arrivano gli adempimenti: scambiare i dati, compilare la constatazione amichevole, avvisare l'assicurazione. Questa guida segue l'ordine giusto e indica, per ogni passaggio, cosa prevedono il Codice della Strada e le regole sull'assicurazione RC auto.

I primi minuti: fermarsi e mettere in sicurezza

Chi è coinvolto in un incidente collegabile al proprio comportamento deve fermarsi (art. 189, comma 1, del Codice della Strada). Subito dopo bisogna evitare che l'incidente ne provochi un secondo, cioè che altri veicoli arrivino addosso alle auto ferme o alle persone a terra.

  1. Accendi le luci di emergenza (le quattro frecce) e spegni il motore.
  2. Prima di scendere indossa il giubbotto o le bretelle retroriflettenti: fuori dai centri abitati è obbligatorio quando il veicolo è fermo sulla carreggiata, e anche in corsia di emergenza o in piazzola (art. 162, comma 4-ter).
  3. Fuori dai centri abitati, se il veicolo non è ben visibile a chi arriva, posiziona il triangolo dietro di esso, ad almeno 50 metri e in modo che sia visibile da 100 metri (art. 162 del Codice e art. 357 del Regolamento). In autostrada e sulle extraurbane principali, se il veicolo non si riesce a spostare sulla corsia di emergenza o in una piazzola, la distanza minima sale a 100 metri (art. 176, comma 8).
  4. Fai allontanare i passeggeri dalla carreggiata e fateli attendere in un punto protetto, lontano dal traffico.
  5. Se ci sono solo danni ai veicoli e le auto bloccano la strada, spostale appena possibile per non intralciare la circolazione (art. 189, comma 3). Prima, se puoi farlo senza rischi, scatta qualche foto alla posizione dei veicoli.

Se ci sono feriti la priorità è diversa: lo stato dei luoghi va lasciato il più possibile com'è, per quanto lo consente la sicurezza, perché servirà a ricostruire la dinamica (art. 189, comma 2).

Se ci sono feriti: 112 e obbligo di assistenza

Se una persona è ferita, anche se sembra una cosa lieve, chiama subito il 112, il numero unico di emergenza. Restano attivi anche il 118 per il soccorso sanitario, il 113 per la Polizia e il 115 per i Vigili del Fuoco. Comunica dove ti trovi (strada, direzione, chilometro o incrocio), quante persone sono coinvolte e se qualcuno è incastrato o non risponde. Non spostare un ferito, salvo pericolo immediato come un incendio, e segui le indicazioni dell'operatore.

L'art. 189 obbliga chi è coinvolto a prestare l'assistenza necessaria ai feriti. Le conseguenze per chi non lo fa sono pesanti:

ComportamentoSanzione
Non fermarsi dopo un incidente con soli danni alle coseMulta da 302 a 1.208 euro; sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi se i veicoli subiscono danni gravi
Non fermarsi dopo un incidente con feritiReclusione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente da 1 a 3 anni
Non prestare assistenza ai feritiReclusione da 1 a 3 anni e sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni

Fuga e omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada)

Quando chiamare la polizia

Con soli danni ai veicoli e accordo tra i conducenti non è necessario l'intervento delle forze dell'ordine: basta la constatazione amichevole. Chiamare la polizia (112) è invece la scelta giusta quando:

  • ci sono feriti, anche lievi;
  • i conducenti non sono d'accordo su come è andato l'incidente;
  • l'altro conducente rifiuta di dare i propri dati o si allontana;
  • un veicolo sembra privo di assicurazione o di targa, o ci sono sospetti di guida in stato di ebbrezza;
  • i veicoli o il materiale caduto ingombrano la strada e non si riesce a liberarla.

In ogni caso i conducenti devono scambiarsi le generalità e le altre informazioni utili al risarcimento; se il danneggiato non è presente, ad esempio per un'auto in sosta urtata, bisogna fargliele avere in qualche modo (art. 189, comma 4). Non farlo costa da 87 a 344 euro.

La constatazione amichevole (modulo CAI)

Il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI, detto anche modulo blu) è la denuncia di sinistro prevista dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private. Va compilato sul posto, se possibile, con questi dati:

  • data, ora e luogo esatto dell'incidente;
  • nomi, indirizzi e numeri di patente dei conducenti;
  • targhe, compagnie di assicurazione e numeri di polizza;
  • le caselle che descrivono la manovra di ciascun veicolo e uno schizzo della dinamica;
  • nomi e recapiti di eventuali testimoni.

Se entrambi i conducenti firmano lo stesso modulo, la legge presume che l'incidente sia andato come descritto, salvo prova contraria dell'assicurazione (art. 143, comma 2), e i tempi del risarcimento si accorciano. Se non c'è accordo, ciascuno compila il proprio modulo con la sua versione. Secondo l'IVASS il modulo può essere cartaceo o digitale: le compagnie devono mettere a disposizione un'applicazione per compilarlo e inviarlo online.

I testimoni vanno indicati subito, nella denuncia o comunque nella prima comunicazione all'assicurazione: l'IVASS avverte che, negli incidenti con soli danni alle cose, un testimone indicato più tardi potrebbe non essere ammesso.

Denuncia all'assicurazione e risarcimento

L'incidente va comunicato alla propria compagnia entro tre giorni da quando è avvenuto (art. 1913 del Codice civile), usando il modulo CAI. Anche chi non ha colpa deve farlo. Se non c'è un CAI firmato, l'IVASS raccomanda comunque una denuncia scritta con la propria descrizione dei fatti.

Risarcimento diretto o procedura ordinaria

Con il risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) chi non ha colpa, o ne ha solo una parte, chiede i danni alla propria compagnia. Vale quando sono coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, per i danni al veicolo e alle cose trasportate e per le lesioni lievi del conducente (fino a 9 punti di invalidità). Negli altri casi (più di due veicoli, pedoni feriti, lesioni del conducente più gravi, veicolo straniero) si segue la procedura ordinaria e si chiede il risarcimento alla compagnia del responsabile.

SituazioneTermine per l'offerta
Danni a veicolo o cose, CAI firmato da entrambi30 giorni
Danni a veicolo o cose, senza CAI congiunto60 giorni
Danni alla persona90 giorni dal certificato di guarigione o di stabilizzazione

Tempi per l'offerta di risarcimento (fonte: IVASS)

Se nella richiesta manca qualcosa, la compagnia deve indicarlo entro 30 giorni. Una volta accettata l'offerta, deve pagare entro 15 giorni. Se il veicolo responsabile non è assicurato o non è identificato, la richiesta va al Fondo di garanzia per le vittime della strada gestito da CONSAP. Per controversie fino a 15.000 euro si può provare la conciliazione paritetica prima di andare dal giudice.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo denunciare l'incidente all'assicurazione?
Entro tre giorni dal giorno dell'incidente, come prevede l'art. 1913 del Codice civile. Il mezzo più semplice è il modulo CAI, da consegnare o inviare alla propria compagnia, anche se non si ha colpa.
Se ho torto devo comunque firmare il CAI?
Il CAI firmato da entrambi i conducenti accelera il risarcimento: il termine per l'offerta scende da 60 a 30 giorni. Si firma solo se la descrizione corrisponde a come sono andate le cose. In caso di disaccordo ognuno compila il proprio modulo.
Devo chiamare la polizia per un piccolo tamponamento?
Non è obbligatorio se ci sono solo danni ai veicoli e c'è accordo tra i conducenti. È consigliabile chiamare il 112 se qualcuno è ferito, se non c'è accordo sulla dinamica, se l'altro conducente non dà i propri dati o se manca l'assicurazione.
Cosa rischia chi scappa dopo un incidente?
Con soli danni alle cose, una multa da 302 a 1.208 euro e, nei casi più gravi, la sospensione della patente. Con feriti è un reato: reclusione da 6 mesi a 3 anni, e da 1 a 3 anni per chi non presta assistenza, più la sospensione della patente (art. 189).
Quando si può usare il risarcimento diretto?
Quando l'incidente coinvolge solo due veicoli immatricolati e assicurati in Italia e non si ha colpa, o se ne ha solo una parte. Si chiedono i danni alla propria compagnia, per il veicolo, le cose trasportate e le lesioni lievi del conducente.
Ho urtato un'auto parcheggiata: cosa devo fare?
Fermarsi e lasciare al proprietario i propri dati e le informazioni utili al risarcimento, per esempio con un biglietto ben visibile sul parabrezza (art. 189, comma 4). Poi va avvisata la propria assicurazione entro tre giorni.

Fonti

  1. Codice della Strada, art. 189 (Comportamento in caso di incidente)· Normattiva
  2. Codice della Strada, art. 162 (Segnalazione di veicolo fermo)· Normattiva
  3. Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, art. 357 (posizione del triangolo)· Normattiva
  4. Codice delle Assicurazioni Private, art. 143 (Denuncia di sinistro)· Normattiva
  5. Codice civile, art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro)· Normattiva
  6. Cosa fare in caso di sinistro· IVASS

Questa guida è un riassunto informativo, non un parere legale: in caso di dubbio vale il testo della norma. In caso di emergenza chiama il 112.

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